Lo scorso venerdì 23 settembre il Consiglio dei Ministri guidato dal presidente Matteo Renzi ha approvato il decreto che contiene una serie di modifiche al Jobs Act. Tra le varie innovazioni, spicca il rafforzamento della tracciabilità del voucher lavoro finalizzato a prevenirne eventuali abusi, e in base al quale le aziende o i datori di lavoro sono obbligati a comunicare all’ispettorato tutti i dati relativi alla prestazione fornita entro una sola ora dalla prestazione stessa. Vediamo tuttavia, nel maggior dettaglio, quali sono le innovazioni contenute nel provvedimento normativo.
Tracciabilità voucher lavoro
Come abbiamo sopra anticipato, il nuovo decreto del Consiglio dei Ministri ha previsto – come peraltro già anticipato dal D.Lgs. 81/2015 – che nell’ipotesi di prestazioni di lavoro accessorio con voucher lavoro, il committente debba comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro i dati anagrafici del lavoratore e la durata della prestazione.
Il decreto ha così previsto che i committenti che non appartengono al settore agricolo abbiano l’obbligo di comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro, mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, unitamente alla data e al luogo della prestazione e alle sue ore di inizio e di fine, entro e non meno i sessanta minuti prima dell’inizio dell’operazione. Per quanto invece concerne i committenti imprenditori agricoli, il decreto ha previsto che questi siano tenuti a comunicare, con le stesse modalità, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione svolta alla sede territoriale dell’ispettorato 2con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni”.
Sanzioni mancate comunicazioni voucher lavoro
Come prevedibile, il governo ha altresì confermato le sanzioni nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati e della prestazione, prevedendo che i committenti imprenditori o professionisti agricoli e non agricoli subiscano una sanzione tra i 400 ai 2.400 euro a seconda delle caratteristiche del lavoro svolto.
Opinioni voucher lavoro
A margine di quanto sopra, appare chiaro ed evidente come il governo abbia voluto compiere una stretta ulteriore sulla normativa alla base della tracciabilità dei voucher lavoro al fine di contrastare con maggiore incisività un loro utilizzo irregolare, certamente non raro nella prassi odierna. Di fatti, sorta originariamente come una forma di contratto utile per regolarizzare le prestazioni occasionali fornite al di fuori del lavoro principale, o per poter regolarizzare delle prestazioni occasionali “uniche”, il contratto di lavoro accessorio ha purtroppo finito con l’essere uno strumento di facile evasione delle norme fiscali e previdenziali.
Ricordiamo, a conclusione di questo nostro breve approfondimento, che i voucher devono essere utilizzati come forma di pagamento per lavoro accessorio o occasionale, ovvero nei casi in cui la prestazione fornita è del tutto saltuaria e accessoria, e non principale. Pertanto, il lavoratore che viene retribuito con i voucher lavoro non dovrà essere assunto dal committente, o lavorare esclusivamente per lui. In aggiunta, segnaliamo la permanenza di un limite massimo di fruizione: il compenso netto annuo per singolo committente non può infatti superare i 2.000 euro.
Nulla cambia per le altre caratteristiche dei voucher, che continuano ad avere un valore di 10 euro, in riferimento (di solito) a un’ora di lavoro fornito. I 10 euro sono però lordi: di questi sono 7,50 quelli che vanno al lavoratore, mentre dei rimanenti 2,50 euro, 1,80 euro vanno all’Inps e 70 centesimi vanno all’Inail. Il reddito (7,50 euro) è esente da tassazione.