L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016, concernente “Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti – Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione – Art. 13-bis, comma 3, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”. Ovvero, in termini più concreti e sintetici, la possibilità di accedere a un nuovo piano di rateazione anche da parte di coloro che sono decaduti per non aver rispettato il piano originario post – accertamento. Ma come funziona?

Beneficiari

Cerchiamo di trarre le informazioni più utili dalla ricca circolare dell’Agenzia. Per far ciò, ricordiamo che l’art. 13-bis comma 3 del decreto, prevede che “il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi, può ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate”.

Da quanto sopra, è possibile prendere spunto per poter comprendere chi sono i beneficiari di tale intervento normativo. I soggetti potenzialmente interessati sono infatti coloro che:

  1. hanno definito le somme dovute mediante adesione all’accertamento ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 218 del 1997, al processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del citato decreto legislativo oppure all’invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis3, del medesimo decreto, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto;
  2. hanno optato per il pagamento in forma rateale;
  3. sono decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Oltre a tali requisiti di natura soggettiva, tuttavia, occorre prendere in considerazione dei requisiti di natura oggettiva. È infatti necessario che:

  1. la decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata “in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016” , ossia nell’arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016;
  2. la richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il 20 ottobre 2016, ossia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
  3. alla data di presentazione dell’istanza è presente un debito residuo ancora da pagare.

Come accedere alla nuova rateazione

Per poter avere accesso alla nuova rateazione è necessario che i contribuenti formulino una nuova ed esplicita richiesta all’Agenzia delle Entrate, in carta semplice. La domanda potrà essere consegnata direttamente presso l’Ufficio competente, inviata per raccomandata o inviata per posta elettronica certificata. Non solo, la domanda dovrà essere inviata in maniera tempestiva, ovvero deve essere presentata all’Ufficio a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia entro e non oltre il 20 ottobre 20169.

Per quanto intuibile, la domanda dovrà riportare l’indicazione degli estremi dell’atto a cui si riferisce il piano di rateazione per il quale si è verificata la decadenza nonché del numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l’importo ancora dovuto.

In relazione a quest’ultimo punto, può esser d’aiuto ricordare come il nuovo piano rateale permette al contribuente decaduto “di usufruire nuovamente di un numero di rate fino al massimo normativamente consentito”, e rimane strettamente connesso all’atto che è stato perfezionato o definito al quale afferisce la precedente rateazione da cui il contribuente è decaduto.

Sulla base di quanto sopra, bisognerà pertanto distinguere gli atti che si sono perfezionati o sono stati definiti prima del 22 ottobre 2015, dagli atti che si sono perfezionati o sono stati definiti successivamente al 22 ottobre 2015, con questa data – che coincide con la data di entrata in vigore del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, il cui art. 2, comma 2, ha innovato le modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione e di acquiescenza, elevando il numero delle rate fruibili dal contribuente al di sopra di un certo importo – che dunque fungerà da spartiacque per l’applicazione di due diverse discipline.

Nel dettaglio, “nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto afferisce ad un atto perfezionatosi o definitosi prima del 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a dodici” – sancisce la circolare, mentre “nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto afferisce ad un atto perfezionatosi o definitosi successivamente al 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a sedici” – conclude.

Mancato pagamento rate nuovo piano

E se non vengono pagate correttamente le rate del nuovo piano? In relazione a tale scenario, due sono le ipotesi formulate dalla circolare in questione. Nella prima, relativa al mancato pagamento della rata iniziale pur in presenza di un’istanza presentata tempestivamente, il contribuente non potrà accedere alla nuova rateazione, permanendo pertanto nella condizione di decaduto. Nella seconda ipotesi, relativa al mancato pagamento di una delle rate diverse dalla quella iniziale entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decadrà dalla nuova rateazione, con l’Ufficio che riprenderà pertanto le attività finalizzate al recupero coattivo di quanto ancora dovuto sulla base del nuovo piano rateale, ivi compresa anche la sanzione aggiuntiva per la decadenza dal nuovo piano di rateazione.

Modello

Per poter prendere visione del modello di richiesta della nuova rateazione e della circolare connessa, potete scaricare il materiale qui.