I buoni fruttiferi postali sono tra le forme di investimento garantite dallo Stato più famose ed apprezzate: l’elevato grado di sicurezza gli hanno consentito di affermarsi nonostante gli interessi non si possano definire particolarmente vantaggiosi. Proprio per la loro grande diffusione molte persone potrebbero essere interessate a sapere cosa succede nel caso in cui muoia un titolare di buoni fruttiferi postali cointestati: i buoni vanno in successione o no?
I buoni fruttiferi cointestati vanno in successione?
Nella dichiarazione di successione bisogna inserire tutti i beni che costituiscono l’attivo ereditario; il buono postale rientra tra i rapporti giuridici patrimoniali del defunto, quindi finiranno in successione insieme a tutti i suoi altri beni. Purtroppo i tempi per sbrigare le pratiche di successione non sono molto brevi e per poter rientrare in possesso dei buoni bisognerà attendere più di qualche giorno (la burocrazia non perdona!). Molto spesso però i buoni sono cointestati: cosa accade se uno dei titolari muore?
I buoni fruttiferi postali cointestati cadono in successione e vengono “congelati” finché la procedura di successione non è ultimata. Per poter riscuotere le somme dei buoni caduti in successione è necessario compilare l’apposito modulo che si può trovare negli uffici postali oppure si può scaricare dal sito ufficiale dell’istituto. Il modulo dovrà poi essere consegnato insieme ad un documento d’identità e al codice fiscale dei cointestatari superstiti, all’estratto dell’atto di morte e ad un atto notorio o dichiarazione sostitutiva (ovviamente bisogna portare anche una copia conforme della dichiarazione di successione).
Cosa accade se il buono ha la clausola PFR?
Va comunque aggiunto che negli ultimi anni alcune autorità giudiziarie si sono espresse a favore della possibilità che Poste Italiane possa pagare i buoni fruttiferi postali cartacei che sono cointestati con la clausola “pari facoltà di rimborso“ (o PFR). Secondo queste sentenze il cointestatario superstite è legittimato al prelievo complessivo delle somme senza l’obbligo di quietanza firmata congiuntamente dagli eredi del defunto. Ciascuno dei cointestatari (purché in possesso del titolo munito di clausola PFR) ha la possibilità di ottenere la riscossione dei buoni per intero, senza oneri aggiuntivi.
Ad ogni modo è necessario fare una distinzione tra i buoni fruttiferi postali (sempre con clausola PFR) emessi prima del 28 dicembre del 2000 e quelli emessi dopo: in quella data è entrato in vigore un decreto che prevede la possibilità per i cointestatari di eseguire operazioni separatamente; per i buoni emessi in precedenza l’incasso è consentito solo se non ci sono esplicite opposizioni da parte dei coeredi.