L’introduzione della fattura elettronica avvenuta nel 2019 ha portato diverse novità: tra queste c’è anche l’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ovvero il cosiddetto esterometro. Ormai è da più di un anno che sono entrate in vigore queste regole, però è necessario fare ulteriore chiarezza sull’argomento: vediamo qual è la scadenza dell’esterometro, come funziona la comunicazione ed entro quali termini e con quali modalità va presentata.
Cos’è l’esterometro e come funziona?
Tutte le operazioni attive e passive che vengono fatte con soggetti esteri che risiedono in paesi che fanno parte dell’Unione Europea o che non ne fanno parte devono essere comunicati per via telematica. Questo obbligo è dovuto al fatto che queste operazioni di norma non sono documentate dalla normale fattura elettronica, quindi senza questa comunicazione l’amministrazione finanziaria non potrebbe automaticamente acquisirne i dati. Sono obbligati a trasmettere l’esterometro tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che effettuano operazioni attive o passive con soggetti esteri, a prescindere dal fatto che questi siano soggetti privati od operatori economici. Sono esclusi da questo obbligo i contribuenti nel regime dei minimi e nel regime forfettario e i produttori agricoli in regime di esonero
Scadenze e dati da indicare nella comunicazione
Ma qual è la scadenza dell’esterometro? Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 recita che la trasmissione telematica della comunicazione deve essere effettuate trimestralmente ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Quindi nel corso dell’anno si dovrà inviare fino ad un massimo di quattro comunicazioni (se vengono effettuate operazioni da e verso l’estero nel corso di ogni trimestre) con queste scadenze:
- le operazioni eseguite a gennaio, febbraio e marzo 2020 vanno comunicate entro il 30 aprile del 2020;
- le operazioni eseguite ad aprile, maggio e giugno 2020 vanno comunicate entro il 3i luglio del 2020;
- le operazioni eseguite a luglio, agosto e settembre 2020 andrebbero comunicate entro il 31 ottobre del 2020, ma considerando che la data è sabato, il termine di presentazione slitta al 2 novembre;
- le operazioni eseguite ad ottobre, novembre e dicembre 2020 vanno comunicate entro il 31 gennaio del 2021.
I dati da indicare nell’esterometro sono i seguenti:
- dati identificativi del prestatore o del cedente;
- dati identificativi del committente o del cessionario;
- data del documento che prova l’operazione;
- data di registrazione (per gli eventuali documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile;
- aliquota di imposta sul valore aggiunto applicata e, se non è prevista lannotazione dell’IVA sul documento, la tipologia di operazione.
Sanzioni per chi non rispetta i termini di presentazione
Chi non rispetta l’obbligo di invio dell’esterometro corre il rischio di essere punito con delle sanzioni: è prevista una multa di 2 euro per ogni fattura fino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre per i casi di errata ed omessa comunicazione; per i ritardatari che inviano l’eterometro entro 15 giorni dalla scadenza è prevista una sanzione di 1 euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 500 euro per l’intero trimestre.