Con il Decreto Legislativo 125/2019 l’Italia ha recepito la V Direttiva Antiriciclaggio Europea: l’obiettivo della norma è quello di prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ormai da diverso tempo il legislatore (sia a livello nazionale che al livello comunitario) si impegna su questo argomento con l’obiettivo di contrastare la criminalità organizzata e il terrorismo internazionale. Vediamo cosa prevede la legge e le novità della normativa antiriciclaggio 2020.
La normativa antiriciclaggio italiana
Nell’ordinamento italiano il riciclaggio è già di per sé un reato, infatti il codice penale prevede quattro fattispecie incriminatrici: riciclaggio di denaro da parte di chi non ha concorso a commettere il reato da cui proviene il denaro, il reimpiego di denaro di illecita provenienza, l’autoriciclaggio e l’intestazione fittizia di beni e di denaro. Al di là di questo la legge italiana, in concerto con le normative europee, prevede un’articolata normativa antiriciclaggio il cui obiettivo principale è quello di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari. L’obiettivo può essere raggiunto tramite vari mezzi:
- l’individuazione degli organi pubblici preposti al settore;
- la collaborazione interna ed internazionale tra questo organi;
- la previsioni di obblighi a carico di operatori qualificati (banche, finanziarie, revisori contabili e così via) come d esempio la segnalazione di operazioni sospette.
Cosa prevede la legge: le più importanti novità
A livello nazionale la fonte più importante della normativa antiriciclaggio è il Decreto Legislativo 231/2007, recentemente aggiornato con l’introduzione del Decreto Legislativo 125/2019 che aggiorna la normativa a quanto previsto dalla Direttiva Europea. Le novità più interessanti coinvolgono i professionisti e gli intermediari finanziari; vediamo quali sono i cambiamenti più importanti.
Ampliamento dei soggetti con obblighi antiriciclaggio
La platea viene allargata con l’inserimento delle succursali insediate in Italia di intermediari assicurativi con sede legale e amministrazione centrale in stati esteri, dei commercianti (o intermediari nel commercio) di cose antiche o opere d’arte, chi presta il servizio di portafoglio digitale, gli agenti in affari.
Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva
Tra i cambiamenti della normativa antiriciclaggio ci sono quelli relativi ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi da persone fisiche; questo significa che se il cliente non è una persona fisica vengono individuati come titolari effettivi i fondatori (se in vita, i beneficiari (se individuabili), i titolari dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione e direzione.
Più tempo per il registro dei titolari effettivi
Il decreto ha portato al 3 luglio 2020 il termine entro il quale il MEF, in collaborazione con il MiSE, deve regolamentare il Registro dei titolari effettivi.
Nuove misure di adeguata verifica rafforzata
Vengono introdotte misure di adeguata verifica rafforzata per la clientela che opera con Paesi ad alto rischio di finanziamento del terrorismo o di riciclaggio (prima la discriminante era la sola residenza). Gli intermediari finanziari e bancari devono fare una segnalazione periodica delle transazioni effettuate con i soggetti che operano in quei Paesi.
Vengono considerati fattori di rischio per l’applicazione delle nuove misure di adeguata verifica anche le operazioni che riguardano il petrolio, le armi, i prodotti del tabacco, i metalli preziosi, l’avorio, le specie protette, i manufatti culturali, i beni di importanza archeologica, storica o scientifica.
Nuovi strumenti per le autorità di vigilanza
La normativa antiriciclaggio si arricchisce di nuovi strumenti che possono essere utilizzati dalle autorità di vigilanza per limitare il rischio connesso a Paesi Terzi; tra questi strumenti c’è il diniego all’autorizzazione per attività di intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani.
Nuovi poteri per la Guardia di Finanza
Il MEF, le autorità di vigilanza del settore, l’Unità di Informazione Finanziaria e il nucleo speciale di polizia valutaria, le amministrazioni, le autorità giudiziarie e gli organi delle indagini collaborano per facilitare l’individuazione di qualsiasi circostanza in cui emergono situazioni e fatti la cui conoscenza potrebbe essere utilizzata per prevenire l’uso del sistema finanziario ed economico allo scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il decreto ha introdotto novità relative alle potestà antiriciclaggio attribuite alla Guardia di Finanza: il Nucleo speciale di polizia valutaria può acquisire direttamente i dati e le informazioni presso ogni soggetto obbligato, anche tramite controlli ed ispezioni; la Guardia di Finanza potrà accedere non solo ai dati bancari e finanziari che sono contenuti nell’anagrafe tributaria, ma anche ai dati che sono presenti nell’anagrafe immobiliare integrata.
Le responsabilità degli organi di autoregolamentazione
Gli ordini dei notai, dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei consulenti del lavoro deono occuparsi del monitoraggio dei relativi iscritti ed ogni anno devono pubblicare le sanzioni antiriciclaggio a cui i loro professionisti sono stati sottoposti.
Entro il 30 maggio gli ordini devono pubblicare anche una relazione che contiene il numero delle sanzioni adottate nei confronti dei loro iscritti, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute ed inoltrate alla UIF, il numero e la tipologia delle misure disciplinari adottate nei confroni degli iscritti per violaizoni gravi, ripetute e sistematiche degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette.