Con la Legge 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) è stata chiarificata l’obbligatorietà della polizza avvocato obbligatoria. La polizza avvocato è fondamentale, in quanto è lo strumento specifico per tutelare sia il professionista da richieste di risarcimento dei danni che gli eventuali clienti danneggiati in seguito alla sua condotta.
Polizza avvocato: perché è necessaria?
La professione dell’avvocato prevede una serie di attività per le quali spesso la sua prestazione è considerata solo un mezzo per ottenere lo scopo, anziché il risultato stesso. Da ciò discende quindi un ridimensionamento di quella che è la sua responsabilità professionale. Da una parte, infatti, l’avvocato mette a disposizione del cliente tutto il suo impegno, le sue conoscenze e la sua professionalità per conseguire il risultato. Dall’altra, l’esito finale del giudizio è a tutti gli effetti imprevedibile.
In quest’ottica è fondamentale che l’avvocato informi correttamente e in modo approfondito, completo e facilmente comprensibile il cliente circa le possibilità che gli si prospettano. Non solo: il cliente deve essere correttamente informato anche circa la complessità, gli oneri e la durata del procedimento in ogni momento dello stesso. Quindi, a meno che non si parli di responsabilità professionale causata dalla violazione delle norme deontologiche e disciplinari, l’avvocato non può essere considerato unico responsabile dell’esito del giudizio.
Nei casi in cui comunque si dovesse verificare la richiesta di risarcimento dei danni dovuti alla condotta professionale non corretta dell’avvocato, questi può ricorrere alla copertura della polizza avvocato, ovvero dell’assicurazione obbligatoria.
Caratteristiche della polizza avvocato
Di per sé, l’avvocato sembrerebbe avere a disposizione sufficienti garanzie a tutela sia dei soggetti eventualmente danneggiati dalla sua prestazione professionale, sia del suo patrimonio da richieste risarcitorie da parte del cliente o di terzi. Ciononostante, l’articolo 12 della Legge 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) dispone l’obbligatorietà della polizza avvocato obbligatoria. La polizza avvocato comprende sia la responsabilità civile che gli infortuni. In mancanza della stipula di tale assicurazione, si configura un illecito disciplinare.
Quindi la polizza avvocato dovrebbe essere in grado di rispondere alle esigenze degli avvocati. In più, soprattutto, dovrebbe abbracciare tutte le attività da egli svolte. La polizza avvocato dovrebbe quindi prevedere la risarcibilità di tutti i danni, tra cui anche i danni:
- patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri, anche per colpa grave, che si sostanziano nello svolgimento dell’attività professionale;
- imputabili a dipendenti, collaboratori e sostituti processuali;
Inoltre, la copertura della polizza avvocato idealmente deve essere sia retroattiva illimitata che ultrattivà illimitata, anche dopo la cancellazione dall’Albo.
Fino a quanto può ammontare?
Per quanto riguarda i massimali minimi di copertura della polizza avvocato per anno e per sinistro esistono poi delle specifiche fasce di rischio. Queste sono state definite dall’articolo 3 del D.M. 22 settembre 2016 e sono direttamente dipendenti dal tipo di attività e dal fatturato dell’ultimo esercizio. Nello specifico, per quanto riguarda le attività individuali:
- Fascia A: fatturato inferiore a 30.000 €, massimale minimo 350.000 € per anno assicurativo e per sinistro
- Fascia B: fatturato tra 30.000 e 70.000 €, massimale minimo di 500.000 € per anno assicurativo e per sinistro
- Fascia C: fatturato superiore a 70.000 €, massimale minimo: 1 milione di euro per anno assicurativo e per sinistro
Per quanto concerne invece le attività collettive, la polizza avvocato prevede le seguenti fasce:
- Fascia D: massimo 10 professionisti, fatturato inferiore a 500.000 €, massimale minimo 1 milione di euro per sinistro e 2 milioni di euro per anno assicurativo
- Fascia E: massimo 10 professionisti, fatturato superiore a €500.000, massimale minimo 2 milioni di euro per sinistro e 4 milioni di euro per anno assicurativo
- Fascia F: più di 10 professionisti, massimale minimo 5 milioni di euro per sinistro e 10 milioni di euro per anno assicurativo.
Come possiamo vedere, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 22 settembre 2016, le attività collettive in cui sono coinvolti più professionisti sono soggette a fattori di rischio maggiori. Di conseguenza, le tutele sono maggiori. Ciò è dovuto, con tutta probabilità, alla mole di lavoro più alta e, quindi, a una maggiore possibilità statistica di errore.
In questi casi i massimali, ovvero la cifra massima pagata dalla compagnia assicurativa in caso di richiesta di risarcimento dei danni, sono più alti. All’interno dei massimali troviamo poi la differenziazione tra massimale per anno assicurativo (relativo al periodo di validità della polizza) e massimale per sinistro (relativo al pagamento di ogni richiesta di risarcimento danni da parte dell’assicurazione).
Nel caso in cui la richiesta di risarcimento del danno dovesse superare i massimali previsti dalla polizza avvocato, quest’ultimo dovrà pagare la differenza con il suo patrimonio.