Molto spesso può avvenire che l’Agenzia delle Entrate, nello svolgimento dei normali controlli, rilevi delle irregolarità. Nella maggior parte dei casi si tratta di sviste, errori o dimenticanze constatate nell’ambito delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti. In ogni caso, se dovesse essere rilevata una anomalia, l’Agenzia delle Entrate provvede a comunicarla al cittadino tramite i cosiddetti avvisi bonari. Questi ha quindi la possibilità, entro determinate tempistiche, di regolarizzare la sua posizione, eventualmente anche in modo rateale. Nelle prossime righe affronteremo infatti proprio il tema della rateizzazione avvisi bonari, ovvero la richiesta di pagare a rate le somme di cui alle irregolarità comunicate con gli avvisi bonari.
Che cos’è l’avviso bonario?
Come già accennato in apertura, nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate riscontra delle irregolarità provvede a comunicarle al cittadino. Tale comunicazione può avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), se l’interessato ne possiede una, altrimenti tramite la temuta busta verde postale. Si tratta però di una comunicazione di tipo non impositivo, come è per esempio l’avviso di accertamento, bensì un avviso bonario. Tramite questa comunicazione l’Agenzia delle Entrate quindi informa il contribuente del fatto che, a seguito del controllo sulla sua dichiarazione dei redditi, ne sono risultate delle irregolarità che possono essere sanate.
Al momento dell’invio della dichiarazione dei redditi, infatti, l’Agenzia delle Entrate provvede a un primo controllo. Durante tale controllo avviene esclusivamente il calcolo automatizzato delle imposte dovute e dei rimborsi spettanti, correggendo gli eventuali errori di calcolo. Successivamente avviene il controllo formale delle dichiarazioni. Si tratta di un controllo più approfondito in cui sono esaminati anche i documenti a corredo della dichiarazione dei redditi. È infatti finalizzato alla verifica della corrispondenza tra i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi e i documenti relativi agli oneri deducibili e alle detrazioni (tra cui per esempio rispettivamente spese mediche e scolastiche).
Se da questo secondo e più accurato controllo dovessero emergere delle incongruenze, queste sono comunicate al contribuente tramite un avviso bonario. Una volta ricevuto l’avviso bonario, il contribuente ha 30 giorni di tempo per regolarizzare la sua posizione correggendo gli errori indicati nella comunicazione.
Rateizzazione avvisi bonari: come si fa?
Se quindi avete ricevuto un avviso bonario, sapete di avere un mese di tempo per provvedere al pagamento. Nel caso in cui però non si disponesse nell’immediato degli importi richiesti, si può richiedere la rateizzazione avvisi bonari. Il numero delle rate dipende dall’importo in questione. Se infatti l’importo da versare non supera 5.000,00 euro, può essere richiesto un massimo di 8 rate trimestrali, ognuna con lo stesso importo. Invece, se l’importo da versare supera 5.000,00 euro, si può richiedere la rateizzazione avviso bonario per un massimo di 20 rate trimestrali di identico importo.
Come già accennato, è fondamentale che la prima rata sia versata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. Le successive rate, invece, dovranno essere versate entro l’ultimo giorno di ogni trimestre. Ovviamente può accadere di pagare in ritardo una di queste rate. In questo caso, il ritardo massimo tollerato per non decadere dalla rateizzazione avvisi bonari è di 7 giorni dalla scadenza per quanto riguarda la prima rata. Le rate successive, invece, possono essere paga fino entro il termine di pagamento della rata successiva.
Allo stesso modo esiste una lieve tolleranza per quanto riguarda gli importi. È infatti considerato un inadempimento lieve il versamento di una rata di importo leggermente inferiore rispetto a quanto previsto. L’entità della differenza tollerata è pari al 3%. In altre parole, se sull’importo di una rata manca il 3% del totale, non si decade dal diritto alla rateizzazione avvisi bonari.
In conclusione, si perde invece il diritto alla rateizzazione avvisi bonari solo se non si versa la prima rata entro 37 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, se non si versa una rata entro la scadenza di quella successiva o se l’importo versato è inferiore per una frazione superiore al 3%.